Scrivici il tuo caso: lo analizzeremo e ti metteremo in contatto con l'Avvocato più preparato nella tua zona. L’articolo 596 del codice penale dispone chiaramente che chiunque si sia reso colpevole del delitto di diffamazione “non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”